ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI LIONS CLUBS – STATUTO INTERNAZIONALE

ARTICOLO I

Denominazione

Questa organizzazione è denominata: Associazione Internazionale dei Lions Clubs.

ARTICOLO II

Scopi

Gli scopi di questa Associazione saranno:

(a) Organizzare i ‘‘Service Clubs’’ denominati ‘‘Lions Clubs’’ ed averne la sovrintendenza.

(b) Coordinare le attività dei clubs ed uniformare la loro amministrazione.

(c) Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo.

(d) Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza.

(e) Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.

(f) Unire i clubs con i vincoli dell’amicizia, del cameratismo e della reciproca comprensione.

(g) Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse

pubblico, con la sola eccezione della politica di parte e del settarismo religioso.

(h) Incoraggiare le persone che si dedicano al servire a migliorare la loro comunità

senza scopo di lucro ed a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza

e di serietà morale nel commercio, nell’industria, nelle professioni, negli incarichi

pubblici ed anche nel comportamento in privato.

ARTICOLO III

Affiliazione

Fanno parte dell’Associazione tutti i Lions Clubs debitamente organizzati e costituiti

secondo le presenti norme.

ARTICOLO IV

Emblema, Colori, Slogan e Motto

Sezione 1. EMBLEMA DELL’ASSOCIAZIONE.

L’emblema dell’Associazione e dei clubs è come da seguente disegno:

Sezione 2. USO DEL NOME E DELL’EMBLEMA.

Il nome, il distintivo, l’emblema e le altre insegne dell’Associazione e dei Lions Clubs

ad essa affiliati potranno essere usati in base alle norme stabilite di volta in volta dal

Regolamento.

Sezione 3. COLORI DELL’ASSOCIAZIONE.

I colori dell’Associazione e dei clubs associati sono porpora ed oro.

Sezione 4. SLOGAN.

Lo Slogan sarà: Libertà, Intelligenza, la Sicurezza della Nostra Nazione.

Sezione 5. MOTTO.

Il Motto sarà: We Serve.

ARTICOLO V

Officer e Consiglio d’Amministrazione Internazionale

Sezione 1. OFFICERS.

Gli Officer dell’Associazione sono: il Presidente, l’Immediato Past Presidente, il Primo

Vice Presidente, il Secondo Vice Presidente, (che sono gli Officer esecutivi), i Direttori

Internazionali, i Governatori Distrettuali, il DirettoreEsecutivo, il Tesoriere, il

Segretario (il Direttore Esecutivo, il Tesoriere ed il Segretario sono i funzionari amministrativi)

ed ogni altro Officer designato dal Consiglio di Amministrazione

Internazionale.

Sezione 2. REQUISITI PER SOCIO/DELEGATO.

Ognuno degli Officers di questa Associazione, tranne gli Officers Amministrativi, che

sia Socio Effettivo ed in regola di un Lions Club debitamente omologato, in virtù della

sua carica sarà accreditato come delegato a tutti i Congressi Internazionali di questa

Associazione ed a quelli Distrettuali (Singoli, Sub e Multipli), senza essere compreso

nella quota dei delegati che il suo Club ha il diritto d’inviare ad ogni detto Congresso.

Sezione 3. COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INTERNAZIONALE PER AREE COSTITUZIONALI.

Il Consiglio di Amministrazione Internazionale di questa Associazione è composto dal

Presidente, dall’Immediato Past Presidente, dal Primo e Secondo Vice Presidente e

da Direttori eletti nel modo seguente:

In tutti gli anni pari, saranno eletti (17) direttori, due (2) dai clubs dell’India, Asia

del Sud, Africa e Medio Oriente; uno (1) dai clubs dell’Australia, Nuova Zelanda,

Papua Nuova Guinea, Indonesia e Isole del Sud Pacifico; tre (3) dai clubs dell’Europa;

tre (3) dai clubs dell’Oriente e dell’Asia Sud-Orientale; uno (1) dai clubs del Sud

America, America Centrale, Messico e Isole del Mar dei Carabi; e sette (7) dai clubs

degli Stati Uniti d’America e paesi affiliati, Bermude e Bahamas.

In tutti gli anni dispari, saranno eletti (17) direttori, due (2) dai clubs dell’India,

Asia del Sud, Africa e Medio Oriente; uno (1) dai clubsdel Canada; tre (3) dai clubs

dell”Europa; tre (3) dai clubs dell’Oriente e dell’Asia Sud- Orientale; uno (1) dai clubs

del Sud America, America Centrale, Messico e Isole del Mar dei Carabi; e sette (7)

dai clubs degli Stati Uniti d’America e paesi affiliati, Bermude e Bahamas.

Sezione 4. ELEZIONE, MANDATO, CARICHE VACANTI. (a) Gli Officers Esecutivi

ed i Direttori Internazionali saranno eletti in occasione della convention annuale

dell’Associazione. (b) Gli Officers Amministrativi saranno nominati e serviranno a discrezione

del Consiglio di Amministrazione Internazionale. (c) I Governatori

Distrettuali saranno eletti come stabilito nel Regolamento. (d) Ogni Officer Esecutivo

presterà servizio per il periodo di un solo anno, con inizio dopo la proclamazione della

sua elezione e con termine alla dichiarazione di elezione del suo successore durante

la seguente Convention dell’Associazione. (e) Ogni Governatore Distrettuale presterà

servizio per un solo anno con inizio alla chiusura della Convention dell’Associazione

che ha luogo nell’anno della sua elezione e con termine alla chiusura della Convention

seguente dell’Associazione. (f) I Direttori Internazionali presteranno servizio per due

anni e fin quando i loro successori sono stati eletti e certificati in base ai requisiti indicati

in questo Statuto e Regolamento. (g) Nessun Officer Esecutivo in carica, eletto

o nominato, può succedere a sé stesso senza l’approvazione del Consiglio di

Amministrazione Internazionale. (h) Nessun Direttore Internazionale o Governatore

Distrettuale può succedere a sé stesso. (i) Salvo quanto qui di seguito stabilito, nel

caso si rendesse vacante una qualunque carica, il Consiglio di Amministrazione

Internazionale potrà assegnarla per il periodo rimanente fino alla scadenza. (j) Nel

caso si rendesse vacante la carica di Presidente a causa di decesso, dimissioni, inabilità

da parte del Presidente a svolgere i propri compiti, o per qualunque altro motivo,

il Vice Presidente di rango successivo fungerà da Presidente ed avrà la stessa

autorità del Presidente sino al momento in cui tale carica vacante sarà assegnata dal

Consiglio di Amministrazione Internazionale per il periodo rimanente sino alla scadenza.

(k) Nel caso si rendesse vacante la carica di qualunque Vice Presidente a causa

di decesso, dimissioni, inabilità a svolgere i propri compiti, o per qualunque altro

motivo, la carica rimarrà vacante sino a quando non verrà assegnata dal Consiglio di

Amministrazione Internazionale per il periodo rimanente sino alla scadenza, fermo

restando tuttavia che ogni Vice Presidente dovrà essere eletto, come stabilito in questo

Statuto e Regolamento, a tutte le successive cariche. Qualunque socio di club che

sta attualmente ricoprendo o che ha ricoperto la carica di Direttore Internazionale

potrà essere un candidato al momento in cui il Vice Presidente designato si presenta

per essere eletto alla carica successiva. (l) Nel caso si rendesse vacante la carica

di Immediato Past Presidente Internazionale, essa rimarrà vacante finché non verrà

ricoperta dal successivo Immediato Past Presidente Internazionale di questa

Associazione. (m) Nel caso di disastro o di incidente nel quale la maggioranza o più

dei membri del Consiglio di Amministrazione Internazionale fossero feriti mortalmente

e/o incapacitati a svolgere i propri compiti, i rimanenti membri di tale consiglio, sia

che raggiungano o meno il numero legale per un quorum, avranno l’autorità di svolgere

i compiti del Consiglio di Amministrazione Internazionale fino alle successive elezioni

annuali dell’Associazione. (n) Nel caso di disastro o di incidente nel quale tutti i

membri del Consiglio di Amministrazione Internazionale siano feriti mortalmente o

resi incapaci di disimpegnare i loro compiti, il Past Presidente Internazionale che ha

ricoperto la carica più recentemente, convocherà entro dieci (10) giorni, una riunione

di tutti i Past Presidenti Internazionali e Past Direttori Internazionali con l’intento

di nominare sostituti per tutte le cariche fino allo scadere dei mandati. Tale riunione

dovrà aver luogo presso l’Ufficio Internazionale di questa Associazione non meno di

quindici (15) giorni e non più di venti (20) giorni dopo la convocazione. Le spese di

ragionevole entità dei partecipanti alla riunione saranno rimborsate dall’Associazione

in base ai Regolamenti della Contabilità. (o) In caso di un’evenienza sopra non specificata,

il Consiglio di Amministrazione Internazionale potrà ricoprire la carica resasi

vacante per il periodo rimanente fino allo scadere del mandato.

Sezione 5. POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. (a) poteri direttivi

dell’Associazione, espressi o impliciti, saranno devoluti al Consiglio di

Amministrazione Internazionale che costituirà il corpo esecutivo dell’Associazione. (b)

Il Consiglio di Amministrazione Internazionale avrà: (1) La giurisdizione, la supervisione,

la direzione di tutti gli officers e comitati del suddetto Consiglio e di questa

Associazione; (2) La direzione generale ed il controllo delle attività, delle proprietà e

dei fondi dell’Associazione (3) Il compito di preparare ed approvare il bilancio preventivo

delle entrate e delle uscite dell’anno fiscale in corso. Il Consiglio non potrà approvare

o fare spese per le quali sia necessario usare i fondi di ri- serva o che spareggino

il bilancio in qualunque anno o che riflettano spese a carico delle entrate o delle

riserve di qualunque anno seguente salvo che con il voto favorevole dei 2/3 dell’intero

Consiglio di Amministrazione.

Sezione 6. RIUNIONI. Le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di

Amministrazione Internazionale saranno convocate e svolte in base a quanto indicato

nel Regolamento.

Sezione 7. DIRITTI DI VOTO. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione

Internazionale avrà diritto ad un (1) voto per qualunque questione che richiede la

decisione del Consiglio.

Sezione 8. COMPENSO. Tutti gli officers, ad eccezione del Direttore Esecutivo,

Tesoriere, Segretario e coloro che sono designati dal Consiglio di Amministrazione

Internazionale, serviranno senza alcun compenso; essi potranno, però, ricevere il

rimborso per le spese di ragionevole entità nelle quali incorrono per lo svolgimento

dei propri compiti, in base ai Regolamenti della Contabilità stabiliti dal Consiglio di

Amministrazione Internazionale.

Sezione 9. DESTITUZIONE. Ogni officer eletto di questa Associazione può essere

destituito con il voto favorevole di due terzi (2/3) dell’intero Consiglio di

Amministrazione Internazionale.

ARTICOLO VI

Convention Internazionale e Delegati

Sezione 1. DATA E LUOGO. Ogni anno, all’epoca e nel luogo che sarà stabilito dal

Consiglio di Amministrazione, si terrà la Convention dell’Associazione.

Sezione 2. NUMERO DI DELEGATI. Ogni club debitamente omologato ed in regola

avrà diritto, in occasione di ogni convention di questa Associazione, ad un (1) delegato

e ad un (1) sostituto per ogni venticinque (25), o frazione superiore, come risulta

dai registri dell’ufficio Internazionale, al primo giorno del mese che precede quello

in cui si terrà il congresso, PREMESSO comunque che ogni club ha diritto ad almeno

un (1) delegato ed un (1) sostituto. Per frazione superiore si intende un numero

di tredici (13) o più soci. La scelta di ognuno di questi delegati e supplenti dovrà essere

documentata da un certificato a firma del Presidente o Segretario o qualunque

altro funzionario debitamente autorizzato di quel club o, nell’eventualità che nessun

funzionario di quel club sia presente al Congresso, dal Governatore Distrettuale o

Governatore Neo Eletto del Distretto (Singolo o Sub) di cui il club è parte. I conti pendenti

possono essere regolarizzati ottenendo la qualifica di club “in regola” prima dell’ora

di chiusura della verifica delle credenziali, che verrà stabilita dalle norme del

rispettivo congresso. Ogni Past Presidente dell’Associazione avrà diritto a tutti i privilegi

dei delegati ad ogni Congresso Internazionale e del suo Distretto (Singolo, Sub

e Multiplo). Il Consiglio di Amministrazione Internazionale autorizzerà il rimborso, in

accordo con le correnti norme del Regolamento di Contabilità, delle spese, di ragionevole

entità, di ogni Past Presidente Internazionale che partecipi ad un Congresso

Internazionale e del suo Distretto (Singolo, Sub e Multiplo). Ogni Past Direttore

Internazionale di questa Associazione avrà diritto, in ogni congresso internazionale

ed in ogni congresso del suo Distretto (Singolo, Sub e Multiplo) a tutti i privilegi dei

delegati. I Past Presidenti Internazionali o Past Direttori Internazionali non saranno

inclusi nella quota dei delegati dei loro clubs in nessuno di detti congressi. Ogni Past

Governatore Distrettuale e Past Presidente di Consiglio che serve quale incaricato in

un comitato del Consiglio d’Amministrazione Internazionale ed il Lion(s) che serve nel

Comitato Esecutivo della LCIF avranno diritto ai privilegi di delegati con pieni poteri

di voto alla convention internazionale che si svolge durante la durata del loro incarico.

Tali past governatori distrettuali o past presidenti di consiglio non saranno inclu-

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si nel numero dei delegati del proprio club per tale convention internazionale. Ciascun

Presidente di Consiglio dell’Associazione, avrà diritto ai privilegi di delegati con pieni

poteri di voto alla convention internazionale che si svolge durante il suo incarico. I

presidenti di consiglio non saranno tuttavia inclusi nel numero dei delegati del proprio

club per detta convention internazionale.

Sezione 3. VOTO DEI DELEGATI. Ogni delegato autorizzato e presente di persona

avrà diritto a dare un voto di sua scelta per ogni carica che deve essere assegnata

ed un voto di sua scelta per ogni proposta che viene presentata durante il congresso.

Sezione 4. QUORUM. Il numero legale sarà costituito dalla maggioranza dei delegati

registrati presenti ad ogni sessione.

Sezione 5. VOTO PER PROCURA. Il voto per procura è assolutamente vietato in

tutti gli affari concernenti Clubs, Distretti (Singolo, Sub e Multiplo) e l’Associazione.

ARTICOLO VII

Organizzazione Distrettuale

Il territorio dei Lions Clubs regolarmente costituiti sarà suddiviso in Distretti e unità

amministrative, secondo quanto stabilito nel Regolamento.

ARTICOLO VIII Clubs

Sezione 1. COSTITUZIONE DI CLUB. Salvo le eccezioni contemplate nel presente

Regolamento, il Consiglio Internazionale di Amministrazione ha pieno potere ed

autorità di sanzionare l’organizzazione e la costituzione di tutti i clubs secondo le

norme e le regole che lo stesso Consiglio potrà prescrivere. In base alle disposizioni

di questo statuto e regolamento e alle normative stabilite di volta in volta dal

Consiglio d’Amministrazione Internazionale, tutti i clubs saranno autonomi. Un Lions

club sarà considerato legalmente costituito soltanto quando la ‘‘Charter’’ sarà stata

ufficialmente rilasciata in base alle procedure stabilite, di volta in volta, dal Consiglio

d’Amministrazione Internazionale. L’accettazione della ‘‘Charter’’ da parte di un Lions

Club significherà la ratifica dello Statuto e Regolamento dell’Associazione ed il consenso

da parte di detto Lions Club che i suoi rapporti con questa Associazione siano

regolati ed applicati da questo Statuto e Regolamento in osservanza delle leggi in

vigore, di volta in volta, nello Stato ove ha sede l’Associazione Internazionale dei

Lions Clubs.

Sezione 2. REQUISITI PER L’AFFILIAZIONE AD UN LIONS CLUB. La qualifica

di socio di un Lions Club debitamente costituito può essere concessa alle persone

maggiorenni di ottima condotta morale che godono di buona reputazione nella comunità.

L’iscrizione al club avverrà solamente per invito.

ARTICOLO IX

Fondi di Riserva d’Emergenza

Sezione 1.. COSTITUZIONE DEL FONDO. L’Associazione costituirà un fondo speciale,

denominato Fondo di Riserva per Casi di Emergenza. Tale FONDO sarà amministrato

separatamente dagli altri fondi dell’Associazione.

Sezione 2. CORPUS DEL FONDO. Nessuna quota annuale pro-capite pagata da

ogni socio sarà accantonata e destinata al FONDO, fermo restando, però, che ogni

anno gli interessi provenienti dagli investimenti del FONDO siano aggiunti al capitale

base del FONDO.

Sezione 3. AMMINISTRAZIONE DEL FONDO. Il FONDO sarà amministrato come

segue: (a) Il capitale di questo FONDO potrà essere investito e re-investito in conformità

alla normativa riguardante gli investimenti, stabilita dal Comitato Finanze e

Operazioni della Sede Centrale ed approvata dal Consiglio d’Amministrazione

Internazionale. Lo scopo della normativa sugli investimenti dovrà essere quello di

ottimizzare il rendimento degli investimenti del Fondo di Riserva per casi di

Emergenza, tenendo in considerazione dei margini di rischio ponderati ed accettabili

per l’Associazione. (b) Le uscite di tale fondo per ogni anno fiscale non dovranno

superare una somma pari a metà (1/2) del valore attivo totale (capitale e guadagni

non utilizzati) del Fondo al primo giorno dell’anno fiscale corrente. (c) Il capitale e/o

gli interessi di questo FONDO possono essere utilizzati soltanto per spese autorizzate

in modo specifico da almeno due terzi (2/3) dei membri del Consiglio

d’Amministrazione Internazionale e soltanto per finanziare spese correnti necessarie

a coprire le esigenze minime di funzionamento dell’Associazione che non possono

essere coperte dalle entrate correnti dell’Associazione e che non riguardano le sedici

(16) principali attività o altri progetti dell’Associazione, la pubblicazione della rivista

Lion, le riunioni del Consiglio di Amministrazione Internazionale o i Congressi

Internazionali. (d) Nel caso che il capitale e/o gli interessi di tale FONDO siano utilizzati

per spese autorizzate e, di conseguenza, la rimanenza del FONDO sia inferiore al

sessanta (60%) percento del totale delle spese dell’associazione dell’anno precedente,

il Consiglio d’Amministrazione Internazionale dovrà prendere le necessarie disposizioni

per riportare, nell’ambito di tre (3) anni dalla data della spesa autorizzata, l’importo

del FONDO a non meno del sessanta (60%) percento del totale delle spese dell’associazione

dell’anno precedente. Il fondo sarà limitato al settanta (70%) del totale

delle spese dell’associazione dell’anno precedente e l’eccesso dei fondi sarà trasferito

al fondo generale.

ARTICOLO X

Emendamenti

Sezione 1. PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI. Il presente Statuto può essere

variato esclusivamente in sede di regolare Congresso annuale dell’Associazione su

proposta del Comitato Statuto e Regolamento e con voto favorevole di almeno due

terzi (2/3) dei delegati certificati e votanti.

Per poter essere presentata al Congresso Internazionale per la votazione, ogni modifica

deve: (a) essere stata approvata dal Consiglio di Amministrazione Internazionale;

o, (b) essere stata approvata mediante risoluzioni di Congressi di Distretti Singoli e/o

Multipli che rappresentino non meno del cinquantuno (51%) per cento del numero

totale dei soci dei Clubs dell’Associazione al 1 luglio dell’anno fiscale nel quale l’emendamento

è presentato al Consiglio di Amministrazione Internazionale per essere

posto in votazione.

Sezione 2. AVVISO. Qualunque emendamento proposto deve essere pubblicato

sulla rivista THE LION o altra pubblicazione ufficiale dell’Associazione almeno trenta

(30) giorni prima del Congresso durante il quale sarà presentato per il voto.